(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria Parte I - n. 13 dell'11 agosto 2017). IL CONSIGLIO REGIONALE Assemblea legislativa della Liguria Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1 Modifiche all'art. 1 della legge regionale 16 giugno 2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria). 1. Alla fine del primo periodo del comma 1, dell'art. 1, della legge regionale n. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni.». 2. Al comma 3, dell'art. 1, della legge regionale n. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «, individuata ai sensi della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 (Individuazione dell'itinerario escursionistico denominato «Alta Via dei Monti Liguri» e disciplina delle relative attrezzature) e successive modifiche e integrazioni», sono soppresse.