(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria Parte I  -
  n. 13 dell'11 agosto 2017). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                 Assemblea legislativa della Liguria 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
 
                               Art. 1 
Modifiche all'art. 1 della legge regionale  16  giugno  2009,  n.  24
  (Rete di fruizione escursionistica della Liguria). 
  1. Alla fine del primo periodo del  comma  1,  dell'art.  1,  della
legge regionale n. 24/2009 e successive modificazioni e integrazioni,
sono aggiunte le parole: «,  nel  rispetto  della  vigente  normativa
statale e regionale in  materia  di  tutela  dei  beni  ambientali  e
naturali, dei piani dei parchi e dei regolamenti di  fruizione  delle
aree naturali protette di cui alla legge  6  dicembre  1991,  n.  394
(Legge quadro sulle  aree  protette)  e  successive  modificazioni  e
integrazioni e alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino
delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni.». 
  2. Al comma 3, dell'art. 1, della  legge  regionale  n.  24/2009  e
successive modificazioni e integrazioni, le parole: «, individuata ai
sensi della legge regionale 25 gennaio  1993,  n.  5  (Individuazione
dell'itinerario  escursionistico  denominato  «Alta  Via  dei   Monti
Liguri»  e  disciplina  delle  relative  attrezzature)  e  successive
modifiche e integrazioni», sono soppresse.